LA RAGIONEVOLE PROPOSTA DI LUCIANO VIOLANTE
di Giuseppe Gullo
“Il Parlamento a camere riunite dà la fiducia al solo presidente incaricato; il presidente, ottenuta la fiducia, compone entro quindici giorni il governo e ne comunica la costituzione alle camere; Il presidente può chiedere al Presidente della Repubblica, oltre che la nomina, la revoca dei ministri e lo scioglimento delle camere; la mozione di sfiducia, per essere ammissibile, deve contenere il nome del futuro presidente del consiglio e la sua dichiarazione di assenso (sfiducia costruttiva); l’approvazione della mozione di sfiducia costruttiva immette immediatamente in carica il presidente designato, che entro quindici giorni deve comporre il governo e deve comunicarne alle camere l’avvenuta costituzione; il Parlamento vota sempre in seduta comune la fiducia e la legge di bilancio; vota in seduta comune altre leggi, mozioni e risoluzioni quando richiesto dai due terzi della Camera o del Senato; occorre valutare le conseguenze della mancata costituzione del governo entro i quindici giorni; una ipotesi potrebbe essere quella dello scioglimento delle Camere“.
La proposta di riforma costituzionale sopra riferita è contenuta in un articolo a firma di Luciano Violante pubblicato qualche giorno fa sul Riformista. L’autore non precisa se si tratti di un suo contributo autonomo al dibattito in corso o se esso rifletta la posizione ufficiale del PD. Nel programma elettorale presentato nel Settembre scorso i Democratici in realtà fanno riferimento a una preferenza nei confronti del premierato e danno un giudizio negativo sia sul presidenzialismo che sul semi presidenzialismo, modificando una precedente posizione filo presidenziale già contenuta in disegni di legge a firma di deputati PD.
La proposta Violante, dallo stesso definita il minimo possibile, merita qualche osservazione. In primo luogo non si fa alcun cenno alla legge elettorale necessariamente propedeutica alla riforma costituzionale. Il passaggio è fondamentale. L’opinione comune è che l’attuale legge elettorale sia pessima da molti punti di vista molte volte evidenziati. Come sostituirla? Una possibilità è il sistema proporzionale puro e semplice, con l’attuale soglia di sbarramento al 3%; un’altra, mutuata dal sistema tedesco, eleva lo sbarramento al 5%, ma in entrambi i casi con preferenza. L’unica controindicazione, nella seconda ipotesi, sarebbe l’ impossibilità di riconoscere una rappresentanza a fasce minoritarie di elettorato che sono però portatrici di istanze politiche significative e storicamente importanti. Mi riferisco all’area liberale, socialdemocratica e della sinistra antagonista alle quali un “Diritto di Tribuna” sarebbe opportuno riconoscerlo.
Sarebbe necessario, adottando un tale sistema, eliminare del tutto la quota maggioritaria e rimettere la formazione del Governo alla maggioranza che si formerà in Parlamento a seguito dei risultati elettorali. Non sembrano praticabili, anche sulla base delle esperienze precedenti, soluzioni maggioritarie o miste che hanno dato pessimi risultati. La fiducia accordata direttamente al primo Ministro dal Parlamento in seduta comune e il potere di indicare e revocare i ministri rafforzano sicuramente la figura del Presidente del Consiglio che potrebbe essere sfiduciato solo indicando il successore e la maggioranza che lo sostiene.
È conseguente lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni nel caso in cui alla sfiducia non dovesse far seguito la formazione di una nuova maggioranza e un diverso Presidente. Sul potere del Primo Ministro di chiedere nuove elezioni sarebbe necessario precisare se una simile richiesta comporterebbe l’obbligo d’indizione di nuove elezioni da parte del PdR ovvero se fosse riconosciuta al Capo dello Stato, come avviene attualmente, la possibilità di accertare eventuali soluzioni diverse prima di indire nuove elezioni. La differenza è di grande importanza in quanto, se la richiesta del Primo Ministro fosse vincolante, le ragioni per indire nuove elezioni potrebbero prescindere dalla possibilità di formare maggioranze parlamentari e corrispondere solo alla previsione del Premier di rafforzare la forza elettorale sua e del suo Partito secondo il modello inglese.
Sarebbe opportuno anche introdurre il limite di due mandati consecutivi del Presidente del Consiglio per favorire il ricambio nel posto di massima responsabilità politica dell’esecutivo. I poteri del Presidente della Repubblica, la cui figura di garanzia dovrebbe essere mantenuta, dovrebbero essere parzialmente rivisti sia in relazione alla nomina del Governo, sia all’indizione di elezioni anticipate, evitando una sovrapposizione di funzioni che potrebbe essere origine di contrasti e tensioni.
Sulla votazione della Legge di Bilancio da parte del Parlamento in seduta comune si è a lungo dibattuto senza approdare a conclusioni univoche. La questione è complessa e presenta molti profili dal punto di vista costituzionale. Già la normativa vigente, più volte modificata negli anni, impone tempi stretti e tappe forzate. Forse potrebbe essere inopportuno creare vincoli ulteriori. Per quanto attiene alla possibilità dei due terzi del parlamento di chiedere la deliberazione in seduta comune, sarebbe auspicabile indicare le materie nelle quali questa facoltà potrebbe essere esercitata.
In ogni caso quella formulata dall’ex Presidente della Camera è una proposta meritevole di essere discussa e approfondita seriamente.